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ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI GUIDA E VADEMECUM FISCALE AI FINI IVA

L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci

L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica. Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette.

Guida e Vademecum fiscale alla Assegnazione di Beni ai Soci

 

L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica.

Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette.

 

Assegnazione di Beni ai Soci : Imposte Indirette

 

L’assegnazione  di   beni  ai   soci  subisce  una  differente  imposizione  a   seconda  della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie.

 

Assegnazione di Beni ai Soci: Riflessi fiscali ai fini IVA

 

L’assegnazione dei beni ai sensi dell’art 2 comma 2 n 6 D. P. R. 633/1972 costituisce operazione imponibile iva regolata con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva considera dunque come una cessione a titolo oneroso  l’assegnazione di beni fatte ai soci  sia da società di persone sia da società di capitali qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.

 

La norma trova la sua ratio nel voler impedire che mediante la costituzione di società si realizzino con successive assegnazioni ai soci trasferimenti simulati di beni, i quali giungerebbero

 

agli assegnatari completamente detassati nel caso in cui in relazione a tali beni sia stato detratto l’importo dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.

Il tenore della norma non sembrerebbe lasciare spazio a eccezioni fatte salve quelle elencate nell’art 2 – 3 comma del D. P. R. Iva, se non si voglia considerare tale anche l’assegnazione di beni per i quali si sia verificata la particolare situazione relativa alla mancata detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto e su cui ci si soffermerà in seguito.

 

Analizzando nello specifico si potranno avere le seguenti situazioni:

a) Assegnazioni soggette a Iva (operazioni di cui all’art 10 n 8-bis e n 8-ter) La base imponibile a norma dell’art 13 D. P. R. Iva lett. C) corrisponde al valore normale dei beni assegnati; l’aliquota è quella indicata nella Tariffa allegata al D. P. R. Iva per ciascuna categoria di beni.

b) Assegnazioni esenti da Iva e assoggettate a imposta di registro

Si hanno due ipotesi:

La prima è relativa alla assegnazione di beni acquistati o importati in regime di totale indetraibilità  dell’Iva  (art  10  comma  1  n  27-quinquies)   per  ragioni  soggettive  connesse all’attività del soggetto (perché fa operazioni esenti o perché ha un pro-rata pari a zero) oppure per ragioni oggettive (connesse alla natura del bene art 19-bis 1 comma 1 lett. I: abitazioni).

La  seconda è  relativa alla  assegnazione esente perché  non  ricorre  una  delle  ipotesi  di imponibilità ex art 10 n 8-bis e n 8-ter.

c) Assegnazioni escluse da Iva e assoggettate a imposta di registro

 

Ricorre tale ipotesi con riferimento alla natura del bene assegnato che non le fa rientrare tra le operazioni imponibili (es. Terreno agricolo). Art 2 comma 3 D. P. R. 633/1972.

d)  Assegnazioni di  beni  rispetto ai  quali  la  società non  abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto.

La soluzione del regime di imponibilità di tali fattispecie è oggetto di un orientamento non unitario basato sull’analisi del combinato disposto dei numeri 4,5 e 6 del comma 2 dell’art 2 decreto iva.

 

La posizione dell’Erario  muove dalla assimilazione della assegnazione dei beni ai soci ad un’ipotesi di autoconsumo esterno trovando sostegno nell’art 5 comma 6 della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17. 5. 1977 (ora articolo 16 della Direttiva 2006/112/Ce) e su un orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea  che sostengono che il prelievo di un bene della propria impresa da un soggetto passivo e la destinazione al proprio uso privato costituisce un’ipotesi di cessione a titolo oneroso (rilevante ai fini iva) solo quando detto bene e gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’iva.

 

L’intento del legislatore comunitario è quello di calibrare l’eventuale assoggettamento ad iva all’esercizio della detrazione.

 

L’amministrazione italiana  dunque muovendo proprio dalla assimilazione a un’ipotesi di destinazione a finalità estranee e a un’ipotesi di autoconsumo sostiene che l’assegnazione dei beni rientra (a differenza della vendita) tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva Cee. L’operazione risulterà imponibile solo  nei  casi  in  cui  la  società assegnante abbia detratto interamente o parzialmente l’iva all’atto di acquisto e non anche nell’ipotesi opposta di assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto (come nel caso di acquisto da un privato).

 

Partendo da tali premesse la conclusione è che a differenza della vendita (rispetto alla quale, non essendo possibile ricomprenderla tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva CEE, le ipotesi di indetraibilità sono solo quelle derivanti dalla natura soggettiva  e oggettiva   ma non anche quella per la quale la detrazione non è stata esercitata perché non si è subita la rivalsa  dell’imposta) non  sussiste  l’obbligo  di  assoggettare a  imposta l’autoconsumo di  beni immobili per i quali non è stata detratta l’iva all’atto del relativo acquisto. Va  tuttavia  sottolineato  che  da  tale  previsione  di  non  assoggettamento  resterebbe comunque escluso l’autoconsumo di beni immobili sui quali siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio in relazione ai quali sia stata detratta la relativa imposta.

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Dott. Alessio Ferretti

 

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